Il nuovo Codice della Strada – così come aggiornato dalle legge dello Stato numero 177 del 25 novembre 2024 ed entrato in vigore il 14 dicembre dell’anno appena finito – impone una serie di novità tra le quali alcune variazioni importanti con riferimento alle sanzioni per divieto di sosta, compresa la sosta tariffaria ovvero quella sulle cosiddette “strisce blu”.
Le variazioni decise dal Governo vanno nella direzione di “premiare” chi paga la sosta, anche tollerando un lieve ritardo, e viceversa di dissuadere maggiormente chi occupa abusivamente gli stalli regolati da tariffe.
Il Comune di Piacenza, nel prendere atto delle novità previste dalla normativa nazionale, si è attivato presso il gestore degli spazi di sosta (GPS – Global Parking Solutions) per accertarsi che venissero adeguate le azioni operative e che venisse aggiornato il software utilizzato per le sanzioni in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 24 della Legge che ha aggiornato il Codice della strada; adeguamenti che sono in fase di ultimazione e nei prossimi giorni saranno attivi nelle zone di sosta regolate da tariffe sul territorio comunale.
In fase di rilevazione, al fine di applicare quanto previsto dalla norma, il software prevede due distinte fasi: fase di pre-accertamento e fase di accertamento.
Nella fase di pre-accertamento l’operatore acquisisce i seguenti dati: data e ora della rilevazione, zona sosta tariffaria, periodo di sosta eventualmente pagata, ora di fine della sosta pagata.
La fase dell’accertamento prende in considerazione varie opzioni e, in base ai dati acquisiti nella fase 1, il software propone direttamente il relativo articolo del Codice. Art 7 commi 1f e 15 C.d.S. – mancato pagamento totale della sosta – (non esiste alcun ticket materiale e/o digitale di sosta attivo). In questo caso la sanzione è di € 42.00 più l’importo della intera tariffa giornaliera evasa, così prevista nelle zone piacentine: zone a tariffa ordinaria € 15.00; zone di bordo € 19.50; zone ad elevata rotazione € 22.50; ospedale civile e ospizio Vittorio Emanuele € 5.00; parcheggio Viale Malta € 10.00.
Se la sanzione viene pagata prima della notifica o entro 5 giorni dalla notifica ricevuta, è previsto lo sconto del 30%. Nel caso di notifica ricevuta, vengono addebitati anche i costi della notifica stessa che possono andare da 4 euro – nel caso di notifica digitale – a 15 euro nel caso di notifiche postali.
Non scatta alcuna sanzione se la sosta è scaduta per un periodo uguale o inferiore al 10% rispetto al periodo pagato. (esempio: sosta pagata per due ore, scaduta alle 12.05 e rilevazione effettuata alle 12.14, minuti pagati 120 x 10% = 12 minuti. Differenza tra il momento di fine sosta e della rilevazione: 9 minuti, quindi la sanzione non va comminata).
Art 7 commi 1f e 15 C.d.S – sosta protratta nel tempo con pagamento insufficiente – Percentuale tra tempo trascorso tra fine sosta rispetto a quello pagato compreso tra l’11% ed il 50% (secondo il calcolo di cui all’esempio precedente); in questo caso verrà applicata una sanzione pari al 50% di quella originaria, cioè € 21.00 più l’importo dell’intera tariffa giornaliera corrispondente alle zone sopra descritte.
Anche in questo caso, è previsto lo sconto del 30% se la sanzione così maggiorata viene pagata prima della notifica o entro 5 giorni dalla notifica.
d) Art 7 commi 1f e 15 C.d.S. – sosta protratta nel tempo con pagamento insufficiente – Percentuale tra tempo trascorso tra fine sosta rispetto a quello pagato oltre il 50%. In questo caso si emetterà la sanzione come riportato nel primo punto. (sconto 30% se pagato prima della notifica o entro 5 giorni dalla notifica). Se la sosta si protrae oltre le ore 24 del giorno in cui era stata accertata la precedente violazione, si ripete il calcolo del primo punto.