SENTENZA TAR VEZZULLI, IL COMUNE RICORRE AL CONSIGLIO DI STATO. RABUFFI: “COI SOLDI DEGLI ALTRI…”

Ci avrei scommesso…
Ammetto che con queste parole ho commentato tra me e me l’intenzione del nostro Sindaco, manifestata ieri, di annunciare l’impugnazione presso il Consiglio di Stato della sentenza esecutiva del TAR di Parma nella causa “Vezzulli contro Comune di Piacenza”.
Una sentenza, quella del TAR, che sulle questioni più intriganti (macro-organizzazione, assetto organizzativo, reggenza della struttura, autonomia e indipendenza dell’Avvocatura comunale) dà piena ragione all’Avv. Vezzulli, ex – e forse non più ex – Coordinatrice dell’Avvocatura comunale (da oltre 25 anni) nonché dirigente a tempo indeterminato con qualifica di Avvocato cassazionista.

Una sentenza che in 148 pagine, dense di valutazioni giuridiche, richiama precedenti pronunce del Consiglio di Stato, lasciando quindi ipotizzare un finale apparentemente già scritto.
Ammesso e non concesso che finisca così, l’appello annunciato in Consiglio di Stato rappresenta sicuramente un atto legittimo, ancorché accompagnato – per quanto mi riguarda – da dubbi e perplessità. Impulsi collegati al fatto che questa ennesima puntata della telenovela sarà pagata, ancora una volta, dai piacentini. Dalle cui tasche vengono costantemente attinte (con incredibile nonchalance) risorse utili a finanziare incarichi legali esterni. Al pari di un bancomat illimitato.

Tutto ciò, in particolare, da quando l’Avvocatura è stata decapitata/depotenziata/stravolta a seguito della scoperta della famosa fideiussione falsa (maggio 2024); vicenda proseguita con lo “scambio di vedute” tra Avvocatura e DG in Commissione Legalità (27/05/2024);
continuata con la revoca all’Avvocatura della procura a rappresentare l’Ente (giugno 2024) e infine deflagrata legalmente con il trasferimento d’ufficio (luglio 2024) della ex Coordinatrice dell’Avvocatura alla Protezione Civile – Settore Prevenzione e Sicurezza.
Premesso che comprendere il senso (e l’utilità) di incaricare un illustre e storico Avvocato cassazionista alla direzione della Protezione Civile è fuori dalla portata della mia fantasia (ma credo anche del buon senso), risulta molto più evidente il danno economico a cui sono sottoposti i piacentini.

Si pensi, infatti, che la spesa per incarichi professionali legali esterni vedeva nel 2022 un impegno di € 6.665,54 mentre nel 2023 si attestava a € 4.268,46. Nel 2024, anno in cui l’Avvocatura è finita nel “tritacarne”, si sono invece “toccati” i 150.000€, con un aumento esorbitante proprio sul secondo semestre. Non solo. Il 30/12/2024, mentre si metteva in frigorifero lo spumante per brindare all’anno nuovo, l’anno si chiudeva con l’ulteriore affidamento di un incarico professionale (di € 18.479,75) per la “rappresentanza e difesa dell’Ente nel ricorso avanti il TAR”.
Chiuso l’anno, ecco che il 12 febbraio 2025 “a causa di ricorsi giudiziari che non possono essere gestiti internamente dall’Avvocatura, sia a causa di una altissima specializzazione per l’incarico professionale o per incompatibilità/potenziale conflitto di interessi, si è reso necessario l’affidamento di incarichi di patrocinio dell’Ente ad avvocati esterni. Per i quali
risulta necessario incrementare da € 10.000 a € 50.000/anno la previsione dello stanziamento.”
Con queste motivazioni, veniva chiesto al Consiglio Comunale (e ottenuto) di votare per un’ulteriore variazione di bilancio. Altri incarichi esterni, altri soldi volatilizzati…

Tutto ciò, naturalmente, ben prima della recente sentenza del TAR di Parma. Quindi senza considerare le spese di lite da liquidare a favore della ricorrente (Avv. Vezzulli) che il TAR ha addebitato, quale condanna, al Comune di Piacenza (Euro 3.000,00 oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato). A cui andranno aggiunti i costi per gli incarichi legali esterni che andremo a sostenere per l’annunciato appello in Consiglio di Stato.
Non solo. Altre spese dovranno essere sostenute: per la difesa dell’Ente nelle cause collaterali (per esempio, prossimamente, dal giudice ordinario) e altre ancora per l’eventuale risarcimento dei danni (professionali, morali, materiali, di immagine, etc…) che probabilmente verranno richiesti.
Complessivamente, un vero e proprio salasso.

Mi fermo qui.
In attesa di sapere, con non celata curiosità, come andrà a finire questa “triste” vicenda e come l’Amministrazione Comunale riuscirà ad adeguare l’assetto organizzativo alle previsioni vincolanti della sentenza del TAR, mi viene in aiuto un principio universale impartitomi dai migliori maestri della mia vita: mamma e papà.
“Ricordati, Luigi, amministrare i soldi degli altri è un immenso onore e una grande responsabilità. In gioco c’è qualcosa di molto più importante del valore dei soldi: si chiama fiducia. Cerca sempre di meritartela.”
Cosa dire ai nostri amministratori? A buon intenditor, poche parole…

IL TAR DI PARMA ACCOGLIE IL RICORSO DI ELENA VEZZULLI: “L’AVVOCATURA DEVE ESSERE GUIDATA DA UN DIRIGENTE”

Il Tar di Parma ha accolto il ricorso dell’avvocato Elena Vezzulli che la stessa aveva presentato nel giugno scorso a seguito del trasferimento alla Protezione Civile deciso dall’amministrazione. Un demansionamento che Vezzulli ha, da subito, giudicato ingiusto promettendo di andare fino in fondo alla vicenda. Così è stato, perché questa sentenza, di quasi  150 pagine, mette un punto fermo dando ragione alla dirigente: l’avvocatura comunale non può essere retta da una Elevata Qualificazione ma da un dirigente, in questo caso un avvocato cassazionista. Cosa che invece è accaduto a seguito del trasferimento di Vezzulli alla Protezione Civile. In sostanza l’avvocatura del Comune sarebbe stata retta da una personalità che non avrebbe le caratteristiche per farlo. Nella sentenza si legge “si ritiene che la guida dell’Avvocatura del Comune di Piacenza, dotata dall’Ente stesso di funzioni tecnicamente appartenenti alla tipologia dirigenziale, venga in tale assetto organizzativo affidata illegittimamente ad un funzionario di “Elevata Qualificazione”, in violazione del Regolamento di organizzazione dell’Ente nonché della Legge professionale ed in assenza dei presupposti dichiarati”.

A questo punto, viene da chiedersi, le cause portate avanti fino ad ora dall’avvocatura sono da considerarsi legittime o no? Il Comune cosa farà adesso? E’ probabile che si appellerà al Consiglio di Stato. Pare invece una certezza che, ad oggi, si trovi scoperto nell’avvocatura, poiché non è retta da alcun dirigente, come recita la sentenza.

Oltre al ricorso al Tar, Vezzulli aveva intrapreso una causa, contro il Comune, anche con il giudice del Lavoro. E’ probabile che, a breve, arrivi anche questa sentenza.

Vezzulli era stata trasferita dopo che la polizza fideiussoria stipulata tra Piacenza Parcheggi e la compagnia Abarca Seguros si era rivelata falsa. La dirigente sostenne di aver inviato un alert all’amministrazione rispetto ai dubbi sulla validità della polizza con una relazione del 5 gennaio 2023. L’amministrazione, dal canto suo, si è sempre detta sicura di aver svolto tutti i controlli che sono in suo possesso.

 

GESTIONE CALORE, IL TAR RESPINGE IL RICORSO CONTRO IL COMUNE DI PIACENZA

“I motivi di ricorso sono infondati e vanno respinti”. Si conclude così la sentenza del Tar di Parma i cui giudici erano chiamati a esprimersi nel merito del ricorso proposto da Renovit Public Solutios Spa contro il Comune di Piacenza e nei confronti di Getec Italia Spa. Ricorso con il quale la società Renovit chiedeva l’annullamento di due provvedimenti comunali riguardanti la proroga dell’appalto in corso per la gestione calore degli edifici comunali da parte di Getec in attesa della gara che porterà alla gestione unificata in project financing di una serie di servizi fondamentali per i cittadini e per il Comune (illuminazione pubblica, semafori, fibra ottica, reti digitali e investimenti in materia di “smart city”) con un notevole risparmio nei prossimi anni.

Nel dettaglio, il primo provvedimento di cui Renovit chiedeva l’annullamento è la determinazione dirigenziale numero 1343 del 14 maggio 2024 che ha ad oggetto il “servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Piacenza”, affidamento, tramite rinegoziazione contrattuale mediante proroga (…) alla società Getec Italia S.P.A (…) dal 16 maggio 2024 al 15 maggio 2027 ”.

Il secondo provvedimento oggetto del ricorso è la delibera di Giunta numero 61 del 2024 unicamente nella parte in cui demanda “al competente Dirigente del Settore Sviluppo del Patrimonio, in relazione al contratto d’appalto sulla gestione calore, attualmente in corso di esecuzione e in scadenza in data 30/04/2024, sussistendo il carattere di eccezionalità correlato alla fase di valutazione [delle proposte di PPP ricevute], di procedere con una proroga” del servizio in essere”.

Con riferimento a entrambi i provvedimenti comunali di cui si chiedeva l’annullamento, i giudici della Sezione di Parma del Tribunale Amministrativo Regionale – dopo aver già respinto la richiesta di sospensiva degli stessi provvedimenti – si sono pronunciati “definitivamente” respingendo il ricorso.

ALBERI CITTADELLA: IL TRIBUNALE RIBALTA L’ORDINANZA E REVOCA LO STOP AL TAGLIO

Il prudente ottimismo degli avvocati Fantigrossi e Tagliaferri è stato mal riposto: il Collegio del tribunale di Piacenza, presieduto dal giudice Stefano Brusati, ha accolto il reclamo presentato da Piacenza Parcheggi e dal Comune contro il taglio dei 15 alberi in piazza Cittadella. In sostanza il cantiere può proseguire e viene revocato lo stop all’abbattimento delle alberature.

Il Collegio dei tre giudici ha di fatto ribaltato la precedente ordinanza del giudice Antonino Fazio che, in 60 pagine di motivazione, aveva concesso lo stop al taglio dei tigli di piazza Cittadella presidiati dal 24 agosto da cittadini e ambientalisti.

Nelle scorse settimane anche il Comune si era costituito presso il Tribunale a favore del reclamo presentato da Piacenza Parcheggi, con l’intento di proseguire con il cantiere per la realizzazione del parcheggi interrato.

Anche nelle ultime settimane il cantiere in Cittadella è comunque proseguito con l’abbattimento della vecchia auto stazione, le piante invece erano state riparate e protetta come recitava l’ordinanza del giudice Fazio.

160MILA EURO AL COMUNE DI PIACENZA DAL CONSORZIO DI BONIFICA. LO HA STABILITO IL TRIBUNALE

La gran parte del territorio comunale non è soggetta al tributo consortile: lo ha stabilito il tribunale di Piacenza pronunciandosi sulla controversia relativa al contributo di bonifica per gli immobili di proprietà comunale che ha visto l’amministrazione opporsi al Consorzio di Bonifica di Piacenza e alla Regione Emilia Romagna. Il Consorzio è stato condannato a restituire 160 mila euro oltre agli interessi legali. Dovuto solo il tributo unicamente per gli immobili nelle zone di Mortizza, Le Mose e Dossi di Roncaglia. 

Nel contempo, il Tribunale ha ritenuto che l’esistenza delle opere gestite dal Consorzio conferiscano al territorio un mero beneficio generico che, in forza delle leggi in materia e dei precedenti di giurisprudenza consolidatisi, non giustifica la pretesa contributiva del Consorzio stesso. Il principio sancito dal Tribunale è che il beneficio dato dalla regimazione delle acque, derivante al restante territorio comunale dalle altre opere idrauliche gestite dal Consorzio, è non solo generale, ma anche mediato dalla rete fognaria realizzata dall’Amministrazione comunale e non incide direttamente a favore dei singoli immobili, per cui non è dovuto il contributo consortile per gli immobili di proprietà comunale siti nelle altre zone della città.

La sentenza si intreccia con la nuova richiesta inviata dal sindaco Paolo Dosi nei giorni scorsi al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Demanio regionale di ottenere la gestione diretta, da parte del Comune, degli impianti Finarda, Armalunga, canale Diversivo Est e Ovest, attraverso una concessione prodromica anche all’acquisizione della proprietà. Ciò consentirebbe una gestione e manutenzione diretta degli impianti collegati alla rete fognaria da parte del soggetto gestore della rete, oggi Iren, con risparmio di spesa e una funzionalità di cui beneficerebbe la collettività locale.

pc dall'alto

BIOGAS BORGOTREBBIA, IL TAR RESPINGE IL RICORSO DEI CITTADINI

Il Tar ha scritto la parola fine alla diatriba sull’impianto biogas di Borgotrebbia. La sentenza ha respinto il ricorso presentato dai cittadini che nei mesi scorsi avevano organizzato incontri pubblici e assemblee per illustrare i pericoli che, a loro avviso, sarebbero derivati dalla realizzazione dell’impianto. A questo proposito era sorto proprio un comitato di residenti che aveva presentato il ricorso. In una sentenza di una trentina di pagine però il Tribunale amministrative scrive di non aver riscontrato irregolarità.

Questa la nota del comune

Gran parte dei motivi formulati dai ricorrenti può condensarsi in un’unica sostanziale censura: gli enti che hanno preso parte alla Conferenza dei servizi non avrebbero svolto un’adeguata istruttoria, non avendo approfondito le tematiche della tutela del parco, dell’aumento del traffico, delle immissioni inquinanti, delle garanzie inerenti il ripristino dell’area dopo la dismissione dell’impianto. Si contrappone il dato documentale per cui, gli Enti e le Autorità che hanno partecipato al procedimento, dopo aver chiesto integrazioni e chiarimenti, si sono espressi tutti favorevolmente sul progetto per la realizzazione dell’impianto a biogas con potenza. L’Ente Parco – si legge nella sentenza – si è espresso in termini di coerenza con le finalità istitutive del parco in quanto tendente a promuovere la multifunzionalità di un’azienda agricola locale, mediante un’attività economica connessa, che differenzia il proprio reddito e che si basa sull’uso sostenibile delle risorse naturali, risultando le conclusioni il frutto di una attenta analisi e ponderata valutazione di tutti gli aspetti coinvolti nel progetto assentito: dalla viabilità all’assenza di rischio per l’ambiente, dalla compatibilità del progetto con l’area parco alla non interferenza con i vicini Siti di Interesse Comunitario. I ricorrenti, nella sostanza, non condividono le valutazioni espresse dalle varie amministrazioni coinvolte, sostituendo proprie valutazioni di opportunità a quelle dell’amministrazione. Anche le censure rivolte al Piano del Traffico sono infondate. Le amministrazioni coinvolte – è scritto – nel procedimento non hanno rilevato problemi di viabilità o di emissioni atmosferiche generate dai mezzi di trasporto. La tesi dei ricorrenti è che detto progetto andrebbe sottoposto a procedura di Valutazione di Ambientale, Invece, l’impianto che produce biogas da biomasse non smaltisce, nè tratta rifiuti e non è in alcun modo qualificabile come industria insalubre. Si tratta di un impianto che produce energia, mediante un particolare procedimento – viene sottolineato – che si concreta nel cosiddetto biogas, per cui vengono introdotti elementi organici che procedono ad un’attività riproduttiva rispetto alle sostanze immesse, pertanto tali elementi non sono rifiuti, utilizzati per essere smaltiti o in qualche modo trattati, ma servono per iniziare l’attività di decomposizione delle sostanze immesse, ai fini della produzione energetica. Non può essere condivisa neanche la tesi per cui detta legge regionale andrebbe dichiarata incostituzionale. Non risulta la presenza in zona di altri progetti analoghi, non è prevista la produzione di rifiuti, non si tratta di un impianto inquinante, è contemplata l’utilizzazione esclusiva di risorse naturali e non è ragionevole ipotizzare significativi disturbi ambientali atteso che l’impianto sorgerà in zona agricola e non a ridosso di un agglomerato urbano ad alta densità”. Come osservato dalla difesa del Comune, che la Regione Emilia Romagna ha posto particolare attenzione alle tematiche ambientali, con riferimento a progetti quali quello in discorso, minimizzando i potenziali impatti degli impianti a biogas sull’ambiente e sulla cittadinanza. Infine il Tar ha respinto la domanda di risarcimento dei danni dell’Azienda Nuca e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio a favore di ogni parte costituita. I ricorrenti erano difesi dagli avvocati Paolo Michiara di Parma e Augusto Ridella di Piacenza, il Comune da Elena Vezzulli dirigente della Avvocatura Comunale, la Provincia da Silvia Natalini e Federico Silvestrini, l’Arpa Regionale–Ente Gestione Parco e il Ministero per i Beni Culturali dall’Avvocatura di Stato, l’Asl di Piacenza da Aida Fogliazza e l’Azienda Agricola Nuca da Laura Recchioni e Simone Mazzoni.

NO BIOGAS