SENTENZA TAR VEZZULLI, IL COMUNE RICORRE AL CONSIGLIO DI STATO. RABUFFI: “COI SOLDI DEGLI ALTRI…”

Ci avrei scommesso…
Ammetto che con queste parole ho commentato tra me e me l’intenzione del nostro Sindaco, manifestata ieri, di annunciare l’impugnazione presso il Consiglio di Stato della sentenza esecutiva del TAR di Parma nella causa “Vezzulli contro Comune di Piacenza”.
Una sentenza, quella del TAR, che sulle questioni più intriganti (macro-organizzazione, assetto organizzativo, reggenza della struttura, autonomia e indipendenza dell’Avvocatura comunale) dà piena ragione all’Avv. Vezzulli, ex – e forse non più ex – Coordinatrice dell’Avvocatura comunale (da oltre 25 anni) nonché dirigente a tempo indeterminato con qualifica di Avvocato cassazionista.

Una sentenza che in 148 pagine, dense di valutazioni giuridiche, richiama precedenti pronunce del Consiglio di Stato, lasciando quindi ipotizzare un finale apparentemente già scritto.
Ammesso e non concesso che finisca così, l’appello annunciato in Consiglio di Stato rappresenta sicuramente un atto legittimo, ancorché accompagnato – per quanto mi riguarda – da dubbi e perplessità. Impulsi collegati al fatto che questa ennesima puntata della telenovela sarà pagata, ancora una volta, dai piacentini. Dalle cui tasche vengono costantemente attinte (con incredibile nonchalance) risorse utili a finanziare incarichi legali esterni. Al pari di un bancomat illimitato.

Tutto ciò, in particolare, da quando l’Avvocatura è stata decapitata/depotenziata/stravolta a seguito della scoperta della famosa fideiussione falsa (maggio 2024); vicenda proseguita con lo “scambio di vedute” tra Avvocatura e DG in Commissione Legalità (27/05/2024);
continuata con la revoca all’Avvocatura della procura a rappresentare l’Ente (giugno 2024) e infine deflagrata legalmente con il trasferimento d’ufficio (luglio 2024) della ex Coordinatrice dell’Avvocatura alla Protezione Civile – Settore Prevenzione e Sicurezza.
Premesso che comprendere il senso (e l’utilità) di incaricare un illustre e storico Avvocato cassazionista alla direzione della Protezione Civile è fuori dalla portata della mia fantasia (ma credo anche del buon senso), risulta molto più evidente il danno economico a cui sono sottoposti i piacentini.

Si pensi, infatti, che la spesa per incarichi professionali legali esterni vedeva nel 2022 un impegno di € 6.665,54 mentre nel 2023 si attestava a € 4.268,46. Nel 2024, anno in cui l’Avvocatura è finita nel “tritacarne”, si sono invece “toccati” i 150.000€, con un aumento esorbitante proprio sul secondo semestre. Non solo. Il 30/12/2024, mentre si metteva in frigorifero lo spumante per brindare all’anno nuovo, l’anno si chiudeva con l’ulteriore affidamento di un incarico professionale (di € 18.479,75) per la “rappresentanza e difesa dell’Ente nel ricorso avanti il TAR”.
Chiuso l’anno, ecco che il 12 febbraio 2025 “a causa di ricorsi giudiziari che non possono essere gestiti internamente dall’Avvocatura, sia a causa di una altissima specializzazione per l’incarico professionale o per incompatibilità/potenziale conflitto di interessi, si è reso necessario l’affidamento di incarichi di patrocinio dell’Ente ad avvocati esterni. Per i quali
risulta necessario incrementare da € 10.000 a € 50.000/anno la previsione dello stanziamento.”
Con queste motivazioni, veniva chiesto al Consiglio Comunale (e ottenuto) di votare per un’ulteriore variazione di bilancio. Altri incarichi esterni, altri soldi volatilizzati…

Tutto ciò, naturalmente, ben prima della recente sentenza del TAR di Parma. Quindi senza considerare le spese di lite da liquidare a favore della ricorrente (Avv. Vezzulli) che il TAR ha addebitato, quale condanna, al Comune di Piacenza (Euro 3.000,00 oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato). A cui andranno aggiunti i costi per gli incarichi legali esterni che andremo a sostenere per l’annunciato appello in Consiglio di Stato.
Non solo. Altre spese dovranno essere sostenute: per la difesa dell’Ente nelle cause collaterali (per esempio, prossimamente, dal giudice ordinario) e altre ancora per l’eventuale risarcimento dei danni (professionali, morali, materiali, di immagine, etc…) che probabilmente verranno richiesti.
Complessivamente, un vero e proprio salasso.

Mi fermo qui.
In attesa di sapere, con non celata curiosità, come andrà a finire questa “triste” vicenda e come l’Amministrazione Comunale riuscirà ad adeguare l’assetto organizzativo alle previsioni vincolanti della sentenza del TAR, mi viene in aiuto un principio universale impartitomi dai migliori maestri della mia vita: mamma e papà.
“Ricordati, Luigi, amministrare i soldi degli altri è un immenso onore e una grande responsabilità. In gioco c’è qualcosa di molto più importante del valore dei soldi: si chiama fiducia. Cerca sempre di meritartela.”
Cosa dire ai nostri amministratori? A buon intenditor, poche parole…

IL TAR DI PARMA ACCOGLIE IL RICORSO DI ELENA VEZZULLI: “L’AVVOCATURA DEVE ESSERE GUIDATA DA UN DIRIGENTE”

Il Tar di Parma ha accolto il ricorso dell’avvocato Elena Vezzulli che la stessa aveva presentato nel giugno scorso a seguito del trasferimento alla Protezione Civile deciso dall’amministrazione. Un demansionamento che Vezzulli ha, da subito, giudicato ingiusto promettendo di andare fino in fondo alla vicenda. Così è stato, perché questa sentenza, di quasi  150 pagine, mette un punto fermo dando ragione alla dirigente: l’avvocatura comunale non può essere retta da una Elevata Qualificazione ma da un dirigente, in questo caso un avvocato cassazionista. Cosa che invece è accaduto a seguito del trasferimento di Vezzulli alla Protezione Civile. In sostanza l’avvocatura del Comune sarebbe stata retta da una personalità che non avrebbe le caratteristiche per farlo. Nella sentenza si legge “si ritiene che la guida dell’Avvocatura del Comune di Piacenza, dotata dall’Ente stesso di funzioni tecnicamente appartenenti alla tipologia dirigenziale, venga in tale assetto organizzativo affidata illegittimamente ad un funzionario di “Elevata Qualificazione”, in violazione del Regolamento di organizzazione dell’Ente nonché della Legge professionale ed in assenza dei presupposti dichiarati”.

A questo punto, viene da chiedersi, le cause portate avanti fino ad ora dall’avvocatura sono da considerarsi legittime o no? Il Comune cosa farà adesso? E’ probabile che si appellerà al Consiglio di Stato. Pare invece una certezza che, ad oggi, si trovi scoperto nell’avvocatura, poiché non è retta da alcun dirigente, come recita la sentenza.

Oltre al ricorso al Tar, Vezzulli aveva intrapreso una causa, contro il Comune, anche con il giudice del Lavoro. E’ probabile che, a breve, arrivi anche questa sentenza.

Vezzulli era stata trasferita dopo che la polizza fideiussoria stipulata tra Piacenza Parcheggi e la compagnia Abarca Seguros si era rivelata falsa. La dirigente sostenne di aver inviato un alert all’amministrazione rispetto ai dubbi sulla validità della polizza con una relazione del 5 gennaio 2023. L’amministrazione, dal canto suo, si è sempre detta sicura di aver svolto tutti i controlli che sono in suo possesso.

 

GRATUITI I PARCHEGGI DEI SUPERMERCATI LIDL DI VIA CALCIATI E VIA EMILIA PAVESE: IL TAR RIGETTA IL RICORSO

L’accesso ai parcheggi di pertinenza dei supermercati Lidl di via Calciati e di via Emilia Pavese non può essere a pagamento ma, al contrario, deve essere libero e gratuito per i clienti come stabilito per i parcheggi, per l’appunto, pertinenziali.

Così hanno deciso i giudici del Tar di Parma con la prima sentenza del 2025 pubblicata oggi, 7 gennaio, a seguito dell’udienza di merito che si è tenuta il 4 dicembre scorso. Sentenza che accoglie appieno la tesi difensiva del Comune di Piacenza, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilia Bridelli e Paolo Cabrini, e rigetta i ricorsi presentati da Lidl Italia srl contro i provvedimenti adottati dal Comune stesso.

Due i ricorsi (il 151 e il 169 del 2024) riguardanti, come detto, i parcheggi pertinenziali dei supermercati di via Calciati e di via Emilia-Pavese. Aree diverse, casi identici; motivo per il quale il collegio dei giudici amministrativi ha deciso di unificarne la trattazione, esprimendosi poi su entrambi con un’unica sentenza, la numero 1 di quest’anno.

Con particolare riferimento all’area di via Calciati, la vicenda legata al parcheggio del supermercato Lidl aveva suscitato un acceso dibattito pubblico nel corso dell’anno da poco concluso; dibattito ulteriormente alimentato dalla decisione, da parte della proprietà del supermarket, di installare sbarre agli accessi dell’area accompagnate da tabelle con scritte che lasciavano poco spazio al dubbio: “Parcheggio clienti Lidl”. Le stesse tabelle riportavano un tariffario in base al quale, chi avesse utilizzato gli stalli di sosta oltre i 90 minuti dall’accesso, avrebbe dovuto pagare 10 euro all’ora. In altre parole, secondo Lidl, i parcheggi di sua proprietà (via Calciati e via Emilia Pavese), dovrebbero essere utilizzati solo dai clienti dei relativi negozi per un massimo di un’ora e mezza; dopodiché, i clienti stessi sarebbero tenuti a pagare in base al tariffario esposto.

Un’iniziativa che, secondo il Comune, risulta in contrasto con i titoli edilizi. Per quanto riguarda via Calciati, infatti, nel 2018 il Consiglio comunale aveva autorizzato il cambio di destinazione d’uso dell’area in questione da residenziale a commerciale a condizione che venisse realizzato un parcheggio pertinenziale ad uso pubblico e gratuito.

E proprio sulla base di tale condizione (identica anche per la struttura di via Emilia Pavese) l’ente comunale aveva ordinato che i parcheggi pertinenziali, in quanto tali, rimanessero ad uso gratuito. I motivi sono sostanzialmente due. Primo: per avviare un’attività che di fatto è di natura commerciale (come quella di un parcheggio a pagamento) è necessaria una specifica autorizzazione che risulta mancante. Secondo: l’autorizzazione a costruire i supermercati era subordinata alla realizzazione di parcheggi pertinenziali che, per definizione, devono essere di libero accesso e gratuiti.

E’ contro tali ordinanze che Lidl Italia ha presentato ricorso. Tuttavia, pur riconoscendo alla società il “comprensibile intento di garantire la fruizione dei parcheggi ai soli utenti dei supermercati”, i giudici della sezione di Parma del Tribunale amministrativo regionale hanno ritenuto che la società stessa abbia “mutato le destinazioni pertinenziali” delle aree di sosta “realizzando, con il sistema di sbarre automatiche e la previsione di un corrispettivo per la sosta eccedente il novantesimo minuto, un’attività di parcheggio a pagamento non contemplata dai titoli edilizi”.

Il Tar si è dunque pronunciato definitivamente sui ricorsi riuniti rigettandoli entrambi.

GESTIONE CALORE, IL TAR RESPINGE IL RICORSO CONTRO IL COMUNE DI PIACENZA

“I motivi di ricorso sono infondati e vanno respinti”. Si conclude così la sentenza del Tar di Parma i cui giudici erano chiamati a esprimersi nel merito del ricorso proposto da Renovit Public Solutios Spa contro il Comune di Piacenza e nei confronti di Getec Italia Spa. Ricorso con il quale la società Renovit chiedeva l’annullamento di due provvedimenti comunali riguardanti la proroga dell’appalto in corso per la gestione calore degli edifici comunali da parte di Getec in attesa della gara che porterà alla gestione unificata in project financing di una serie di servizi fondamentali per i cittadini e per il Comune (illuminazione pubblica, semafori, fibra ottica, reti digitali e investimenti in materia di “smart city”) con un notevole risparmio nei prossimi anni.

Nel dettaglio, il primo provvedimento di cui Renovit chiedeva l’annullamento è la determinazione dirigenziale numero 1343 del 14 maggio 2024 che ha ad oggetto il “servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità del Comune di Piacenza”, affidamento, tramite rinegoziazione contrattuale mediante proroga (…) alla società Getec Italia S.P.A (…) dal 16 maggio 2024 al 15 maggio 2027 ”.

Il secondo provvedimento oggetto del ricorso è la delibera di Giunta numero 61 del 2024 unicamente nella parte in cui demanda “al competente Dirigente del Settore Sviluppo del Patrimonio, in relazione al contratto d’appalto sulla gestione calore, attualmente in corso di esecuzione e in scadenza in data 30/04/2024, sussistendo il carattere di eccezionalità correlato alla fase di valutazione [delle proposte di PPP ricevute], di procedere con una proroga” del servizio in essere”.

Con riferimento a entrambi i provvedimenti comunali di cui si chiedeva l’annullamento, i giudici della Sezione di Parma del Tribunale Amministrativo Regionale – dopo aver già respinto la richiesta di sospensiva degli stessi provvedimenti – si sono pronunciati “definitivamente” respingendo il ricorso.

UN AVVOCATO ESTERNO DIFENDERA’ IL COMUNE NEL RICORSO AL TAR DEL MAXI APPALTO ENERGIA. ALLA VEZZULLI RESTANO LE CAUSE PENDENTI

Ecco il primo atto ufficiale che, di fatto, solleva l’Avvocatura comunale dalla procura alle liti: si tratta della determina del 21 giugno che affida l’incarico professionale per la rappresentanza e difesa dell’ente nel contenzioso promosso davanti al TAR per i maxi appalto, ad un professionista esterno.

In sostanza è accaduto questo: a seguito del ricorso al TAR della società Renovit rispetto al maxi appalto sull’energia, l’amministrazione ha formalizzato la decisione di farsi rappresentare non dall’avvocatura comunale, rappresentata dall’avvocato Elena Vezzulli, ma da un professionista esterno, l’avvocato Massimo Calcagnile del foro di Bologna.

Un incarico, si legge nelle determina n.1763, che al Comune costa 5836,48 euro sotto la dicitura “spesa per liti ed atti a difesa del Comune”. Si dà atto così alla decisione della sindaca di revocare la procura generale alle liti conferita al Dirigente dell’Avvocatura comunale, Avv. Elena Vezzulli, disponendo, per
ogni distinta controversia che veda coinvolto il Comune di Piacenza, a formalizzare, con procura speciale, l’attribuzione del potere difensivo dell’Ente, è quanto si legge nella determina. All’Avvocatura solo le cause pendenti, cioè quelle già in essere. E’ evidente un graduale depotenziamento delle mansioni di questo settore dirigenziale. La determina è firmata dal dirigente del settore sicurezza urbana, comandante Mirko Mussi, in qualità di sostituto del servizio avvocatura. E’ evidente che l’avvocato Vezzulli non avrebbe potuto firmare una determina che le toglie un incarico. E questo accadrà per ogni nuovo contenzioso che l’ente si troverà ad affronterà.

L’ultima tegola, appunto, questa del maxi appalto sull’energia a cui la società Renovit ha fatto ricorso; si tratta di un appalto da 100 milioni di euro, uno dei più consistenti per il Comune. La ricorrente chiede l’annullamento della proroga triennale dell’appalto a favore di Getec Italia.

 

 

CARBONEXT, SEMPRE PIU’ VICINA L’IPOTESI RICORSO AL TAR

Sulla vicenda del Carbonext è sempre più probabile che comitati e cittadini si appellino al Tribunale Amministrativo Regionale. Il comitato Basta Nocività in Val d’Arda ha organizzato per mercoledì 5 ottobre a Lugagnano una serata informativa con l’avvocato Federico Gualandi, l’appuntamento è alle 20.30 alla sala riunioni del comune. Nel corso della serata verrà spiegato il percorso e le modalità per il ricorso al Tar.

carbonext-tar

PROVINCIALI, IL PARADOSSO DI PIACENZA

Il caso Piacenza per l’elezione della nuova provincia sta assumendo contorni quantomai curiosi. Nel senso che dopo le tribolazioni affrontate sia a destra che a sinistra per trovare un candidato la situazione è questa: il centrosinistra ha presentato una lista con Francesco Rolleri candidato presidente dopo una direzione infuocata in cui non sono mancati momenti al alta tensione; il centrodestra è spaccato in due: da una parte la lista di Fratelli d’Italia e Lega Nord senza un candidato alla presidenza, dall’altra la lista di Forza Italia, Nuovo Centro Destra e Udc a cui il Tar di Parma ha respinto il ricorso contro la ricusazione di Luigi Bertuzzi candidato alla presidenza. Risultato? I 48 sindaci, ex consiglieri ed ex assessori provinciali si troveranno a scegliere tra un solo candidato presidente. La candidatura del sindaco di Coli era stata rifiutata dall’ufficio elettorale della Provincia per vizi formali in quanto non erano state ritenute valide una ventina di sottoscrizioni a causa della mancanza dell’indicazione del luogo. Se il Tar non avesse respinto il ricorso presentato da FI, NCD e Udc, l’amministrazione provinciale aveva già nel cassetto un controricorso per difendere l’operato del suo ufficio. Politicamente questo dato fa riflettere, nel senso che il Presidente Trespidi, portacolori del centrodestra e vicino al Nuovo Centro Destra, si sarebbe opposto ad un’iniziativa proprio dei colleghi di schieramento. Sembra sempre più profonda la frattura all’interno della coalizione, già il sentore si era avuto con la mancata condivisione del candidato presidente da parte di Fratelli d’Italia e Lega, poi erano volate accuse più o meno velate sulla volontà di non  condividere un progetto comune.

PRP

BIOGAS BORGOTREBBIA, IL TAR RESPINGE IL RICORSO DEI CITTADINI

Il Tar ha scritto la parola fine alla diatriba sull’impianto biogas di Borgotrebbia. La sentenza ha respinto il ricorso presentato dai cittadini che nei mesi scorsi avevano organizzato incontri pubblici e assemblee per illustrare i pericoli che, a loro avviso, sarebbero derivati dalla realizzazione dell’impianto. A questo proposito era sorto proprio un comitato di residenti che aveva presentato il ricorso. In una sentenza di una trentina di pagine però il Tribunale amministrative scrive di non aver riscontrato irregolarità.

Questa la nota del comune

Gran parte dei motivi formulati dai ricorrenti può condensarsi in un’unica sostanziale censura: gli enti che hanno preso parte alla Conferenza dei servizi non avrebbero svolto un’adeguata istruttoria, non avendo approfondito le tematiche della tutela del parco, dell’aumento del traffico, delle immissioni inquinanti, delle garanzie inerenti il ripristino dell’area dopo la dismissione dell’impianto. Si contrappone il dato documentale per cui, gli Enti e le Autorità che hanno partecipato al procedimento, dopo aver chiesto integrazioni e chiarimenti, si sono espressi tutti favorevolmente sul progetto per la realizzazione dell’impianto a biogas con potenza. L’Ente Parco – si legge nella sentenza – si è espresso in termini di coerenza con le finalità istitutive del parco in quanto tendente a promuovere la multifunzionalità di un’azienda agricola locale, mediante un’attività economica connessa, che differenzia il proprio reddito e che si basa sull’uso sostenibile delle risorse naturali, risultando le conclusioni il frutto di una attenta analisi e ponderata valutazione di tutti gli aspetti coinvolti nel progetto assentito: dalla viabilità all’assenza di rischio per l’ambiente, dalla compatibilità del progetto con l’area parco alla non interferenza con i vicini Siti di Interesse Comunitario. I ricorrenti, nella sostanza, non condividono le valutazioni espresse dalle varie amministrazioni coinvolte, sostituendo proprie valutazioni di opportunità a quelle dell’amministrazione. Anche le censure rivolte al Piano del Traffico sono infondate. Le amministrazioni coinvolte – è scritto – nel procedimento non hanno rilevato problemi di viabilità o di emissioni atmosferiche generate dai mezzi di trasporto. La tesi dei ricorrenti è che detto progetto andrebbe sottoposto a procedura di Valutazione di Ambientale, Invece, l’impianto che produce biogas da biomasse non smaltisce, nè tratta rifiuti e non è in alcun modo qualificabile come industria insalubre. Si tratta di un impianto che produce energia, mediante un particolare procedimento – viene sottolineato – che si concreta nel cosiddetto biogas, per cui vengono introdotti elementi organici che procedono ad un’attività riproduttiva rispetto alle sostanze immesse, pertanto tali elementi non sono rifiuti, utilizzati per essere smaltiti o in qualche modo trattati, ma servono per iniziare l’attività di decomposizione delle sostanze immesse, ai fini della produzione energetica. Non può essere condivisa neanche la tesi per cui detta legge regionale andrebbe dichiarata incostituzionale. Non risulta la presenza in zona di altri progetti analoghi, non è prevista la produzione di rifiuti, non si tratta di un impianto inquinante, è contemplata l’utilizzazione esclusiva di risorse naturali e non è ragionevole ipotizzare significativi disturbi ambientali atteso che l’impianto sorgerà in zona agricola e non a ridosso di un agglomerato urbano ad alta densità”. Come osservato dalla difesa del Comune, che la Regione Emilia Romagna ha posto particolare attenzione alle tematiche ambientali, con riferimento a progetti quali quello in discorso, minimizzando i potenziali impatti degli impianti a biogas sull’ambiente e sulla cittadinanza. Infine il Tar ha respinto la domanda di risarcimento dei danni dell’Azienda Nuca e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio a favore di ogni parte costituita. I ricorrenti erano difesi dagli avvocati Paolo Michiara di Parma e Augusto Ridella di Piacenza, il Comune da Elena Vezzulli dirigente della Avvocatura Comunale, la Provincia da Silvia Natalini e Federico Silvestrini, l’Arpa Regionale–Ente Gestione Parco e il Ministero per i Beni Culturali dall’Avvocatura di Stato, l’Asl di Piacenza da Aida Fogliazza e l’Azienda Agricola Nuca da Laura Recchioni e Simone Mazzoni.

NO BIOGAS